domenica 27 settembre 2015

Spada di Damocle sui frantoi italiani: obbligo di adeguarsi alla nuova normativa antincendio


Entro il 1 novembre tutti i frantoi dovrebbero presentare il progetto di valutazione antincendio, a cui dovrà seguire nel 2016 la Scia. Non è solo una pratica burocratica. Richiesti investimenti da decine di migliaia di euro. Resta la domanda: che fine ha fatto il tavolo tecnico?

Le leggi devono seguire i tempi e adattarvisi, ma forse, per i frantoiani, era meglio tenere la legge antincendio del 1934.
Allora il legislatore, con chiarezza assoluta, ha escluso gli oli d'oliva da liquidi infiammabili, in virtù del suo elevato punto di infiammabilità.
Il recente Dpr 151/2011 ha però rimesso in discussione anche le leggi fisiche, includendo gli oli di oliva tra i liquidi infiammabili, senza tenere conto degli specifici punti di accensione e di infiammabilità. Tutti insieme, in un unico calderone.
In realtà, esaminando con attenzione la questione, non si tratta neanche di un dettato di legge ma dell'interpretazione data dai Vigili del Fuoco alla legge in un documento non ufficiale, quali devono essere considerate le Frequently Asked Questions sul tema antincendio, presenti sul loro sito.
Non è la prima volta che abbiamo trattato l'argomento. Ce ne siamo interessati nel 2013: L'olio extra vergine d'oliva è un liquido infiammabile, combustibile o lubrificante? e poi nel 2014: Anche i frantoi a rischio d'incendio? La Camera chiede al governo di pensarci su.
Il tempo è passato, la soluzione si è allontanata e i tempi incombono più che mai.
Riepiloghiamo brevemente.
Interpretazione dei Vigili del Fuoco a quesito
"Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata."
Quali fattispecie di locali comprende il punto 12 del Dpr 151/2011
“Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3”
I dubbi
I Vigli del Fuoco, nella loro secca risposta, non hanno chiarito se gli oli d'oliva sono liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti. Atteso che, verosimilmente, non si tratta delle due ultime fattispecie, gli oli d'oliva vengono considerati liquidi infiammabili.
Le temperature di infiammabilità e di autoaccensione dell'olio d'oliva sono rispettivamente a 243 e 340 gradi. Molto alte, quindi. Impossibile dargli fuoco con un cerino, provare per credere.
Soprattutto, però, l'olio d'oliva non è un liquido diatermico, requisito posto per tutte le fattispecie considerate, per rientrare nella norma.
Dalla Treccani: diatermico In termologia, che conduce il calore, termicamente conduttore. È detto fluido d., il fluido usato in impianti termici per scambiare e trasportare calore.
L'olio d'oliva non conduce il calore.
L'intervento della Camera
Alcuni deputati, prima firmataria Colomba Mongiello, hanno fatto approvare dalla Camera un ordine del giorno, nell'agosto 2014, che impegnava il governo a far entrare in vigore la legge per i frantoiani solo dal gennaio 2015, istituendo un tavolo tecnico di concertazione per prevedere “modalità di applicazione della disciplina... appositamente commisurate alle attività dei frantoiani oleari con specifiche semplificazioni e snellimenti, anche dal punto di vista degli oneri...”
Il decreto Milleproroghe 2015
Con la legge 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del decreto Milleproroghe 2015, per i nuovi soggetti obbligati ad ottemperare alla normativa anticendio, è stata prevista una proroga, con presentazione del progetto di valutazione antincendio ai Vigili del Fuoco entro il 1 novembre 2015 e presentazione della Scia entro i l 6 ottobre 2016.
Tavolo tecnico mai istituito
Il tavolo tecnico espressamente richiamato dall'ordine del giorno approvato dalla Camera, non è mai stato istituito e pertanto, al momento, non esistono semplificazioni specifiche per i frantoiani.
Gli scenari
Adeguamento: un frantoio che volesse adeguarsi dovrebbe presentare il progetto di valutazione antincendio, comprensivo delle misure antincendio previste dalla legge (impianto antincendio, porte tagliafuoco ecc) entro il 1 novembre. Ha tempo fino al 6 ottobre del 2016 per adeguare i locali e presentare la Scia. Un investimento che, a seconda della grandezza del frantoio, può andare da alcune migliaia di euro ad alcune decine di migliaia di euro.
Inadempienza “attiva”: un frantoio rifiuta l'interpretazione data dai Vigili del Fuoco. In caso di ispezione, fa verbalizzare che l'olio d'oliva non è né può considerarsi un liquido infiammabile diatermico. Seguirà, probabilmente, ricorso giudiziario di fronte agli eventuali provvedimenti di Vigili del Fuoco o Prefetto che, lo ricordiamo, nei casi più gravi di inadempienza, possono prevedere la chiusura dell'attività.
Intervento del Ministero dell'Interno: il Ministero dell'Interno, magari sentito il parere tecnico di un ente scientifico terzo, può emettere una circolare interpretativa del Dpr 151/2011, escludendo esplicitamente gli oli di oliva dai liquidi infiammabili soggetti alla normativa. In alternativa, lo stesso Ministero dell'Interno può sospendere temporaneamente la norma per i frantoi, istituire il tavolo tecnico che potrà lavorare su modifiche al Dpr 151/2011 tali da venire incontro sia alle esigenze di sicurezza sia a quelle di logica/scienza/economia.

Per come funzionano le cose in Italia è probabile che si realizzi il secondo scenario prospettato.
Restiamo in fiduciosa attesa, invece, di un intervento del governo che non getti ombre sulla imminente campagna olearia.

Fonte

1 commento:

  1. Apriamo le frontiere al mercato estero mentre a noi italiani solo piú norme di sicurezza e restrizioni senza incentivazioni alla produzione e vendita!!!
    Che senso ha, avere un prodotto sicuro e di qualità e non poterlo vendere??

    Questi sono i punti di combustione dei vari oli.... wikipedia docet:

    ".... Tanto per fare un esempio: su Albanesi.it, un sito di nutrizione[1] di reputazione non verificabile, lo strutto ha un punto di fumo tra 180 e 210 °C, l'olio di arachide raffinato a 230 °C e quello non raffinato a 160 °C , mentre secondo il sito di e-learning dell'Università degli studi di Napoli Federico II[2] l'olio di arachide ha il suo punto di fumo a 180 °C, quello d'oliva extravergine a 210 °C, il burro chiarificato a 260 °C (in quanto il normale burro da supermercato contiene oltre il 10% di acqua e ha punto di fumo intorno ai 160°) e lo strutto a più di 260 °C. "

    https://it.m.wikipedia.org/wiki/Punto_di_fumo

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