lunedì 4 luglio 2016

Data di scadenza libera per l'olio extra vergine di oliva. Via il limite massimo dei 18 mesi dall'imbottigliamento




Approvata anche dalla Camera, senza modifiche, la legge europea 2015/16, ovvero la norma che raggruppa le “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”.
Non essendoci state modifiche rispetto alla versione già approvata dal Senato, si aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perchè diventi applicativa.
All'articolo 1, la legge europea 2015/16 modifica due articoli della legge Salva Olio. Più precisamente gli articoli 1 e 7.

Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate.
Cancellata, purtroppo, la maggior evidenza cromatica per “l'indicazione d'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo”.
Non sarà quindi più necessario rendere più evidente, anche grazie ai colori, l'origine comunitaria o extracomunitaria dell'olio, poiché, come scrive l'Ufficio Studi della Camera: “risulta discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento (UE) n. 1169/2011.”
L'articolo è stato dunque così modificato: “L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire
Più incisiva la modifica sull'articolo 7 in merito al termine minimo di conservazione dell'olio (TMC).
La modifica, anche in questo caso, è stata richiesta dall'Europa che ha aperto una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 4632/13/AGRI). La ragione addotta, come spiegata dall'ufficio studi della Camera, è realmente inverosimile: “La Commissione (ndr Europea) ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione.” Inoltre “la disposizione (ndr l'articolo 7 originario della legge Salva Olio) è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima
Il legislatore italiano, nel modificare la legge Salva Olio, prima di tutto, ha teso a chiarire come va indicato il TMC: Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.” Non si tratta di una novità poichè le diciture indicate erano utilizzate almeno a partire dall'entrata in vigore della legge 109 del 1992 e attualmente previste dal regolamento comunitario 1169/2011.

Decade quindi il termine massimo dei 18 mesi dall'imbottigliamento previsto dall'articolo 7 della legge Salva Olio.
I 18 mesi massimo dalla data di imbottigliamento per il TMC, va detto, erano una prassi già in uso molto prima dell'entrata in vigore della Legge Salva Olio. Riportiamo da "Un'etichetta per l'olio extra vergine di oliva", edito dall'Arsia Toscana nel 2001: "Infine, si sottolinea che l'abitudine di attribuire all'olio una presunta scadenza di 18 mesi dall'imbottigliamento, non è prevista da una normativa precisa e quindi è consigliabile attribuire un tempo ritenuto idoneo per la conservazione in funzione soprattutto delle caratteristiche qualitative iniziali e delle presunte condizioni di conservazione."
I 18 mesi non erano, giova ricordarlo, un termine perentorio neanche per la legge Salva Olio ma solo quello massimo da indicare in etichetta dalla data di imbottigliamento. Essendo il limite stabilito sulla data di imbottigliamento, e non su quella di produzione, era impossibile capire, tranne per i Dop/Igp, se l'extra vergine fosse una miscela di oli di diverse campagne olearie.
La possibilità di miscelare oli ottenuti in diverse campagne olearie, giova ricordarlo, non è mai stato proibita.  L'attuale formulazione introduce certamente più chance per gli imbottigliatori e gli industriali di eseguire miscele di diverse annate, potendo dare la data di scadenza che ritengono più opportuna.
La nuova formulazione, però, prevede l'obbligatorietà dell'inserimento della campagna olearia di produzione, ovvero della data di produzione, nel caso l'olio sia 100% italiano e integralmente prodotto in una sola annata. Per chi acquista 100% italiano, quindi, vi sarà una possibilità in più di distinguere il prodotto. A scaffale, infatti, troveremo oli 100% italiani che presentano la data di scadenza ma non la campagna olearia, quindi frutto di miscele di oli di diverse annate, e oli 100% italiani che presentano la data di scadenza e la campagna olearia di produzione, evidenziando, quindi, anche quando l'olio è stato prodotto.
Di seguito il formulato di legge: “Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Infine le sanzioni.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2
Le reazioni
"Sono molto delusa per quanto è accaduto – ha dichiarato Colomba Mongiello, vicepresidente della commissione anticontraffazione e prima firmataria della legge Salva Olio - da un lato l'Antitrust multa le aziende che hanno venduto falso olio extravergine, dall'altro si approvano norme contrarie ai consumatori. Io ho votato contro perché sono coerente fino in fondo con le battaglie sull'olio che condotto finora e non capisco questo comportamento schizofrenico. Di fatto è stato dato l'ok a una norma che favorisce lo smaltimento di olio vecchio, mentre numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l'olio di oliva modifica le proprie caratteristiche nutrizionali".
“Ora il tutto è a totale discrezione del produttore. Dispiace dirlo, ma il Partito Democratico ed il Governo Renzi piuttosto che tutelare uno dei prodotti d’eccellenza del made in italy agroalimentare preferiscono fare gli interessi di qualche altro ma non del popolo italiano – commenta il deputato pugliese Giuseppe L’Abbate, capogruppo M5S in Commissione Agricoltura alla Camera – Abbiamo presentato sia un emendamento per reintrodurre la data di scadenza sia per inserire, finalmente, la data di imbottigliamento ma abbiamo raccolto solo il niet della maggioranza. Un ‘no’ che c’è stato anche ad emendamenti che puntavano giustamente ad un metodo di conservazione più adeguato per garantire le qualità organolettiche dell’olio o che miravano ad aumentare le sanzioni per chi non rispetta le regole.”
A dissentire dalla nuova norma, oltre a un manipolo di deputati del PD, anche Forza Italia, con Paolo Sisto che ha denunciato una mancanza di tutela nei confronti di produttori e consumatori.
di R. T.

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